Uno studente lussemburghese formato in Belgio viene escluso da Medicina per il tetto ai non residenti. Il caso arriva alla Corte di giustizia UE tramite il Consiglio di Stato belga. L’avvocato generale ritiene illegittima la normativa che non equipara questi studenti ai residenti. La decisione finale potrebbe incidere sull’accesso universitario e sulla libera circolazione in Europa

Un studente lussemburghese che ha completato gran parte del proprio percorso scolastico in Belgio dovrebbe essere considerato alla stregua di uno studente residente per l’accesso agli studi di medicina. È questa, in sintesi, la posizione espressa dall’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle conclusioni relative alla causa C-131/25.

Il caso riguarda Axel Dris, cittadino lussemburghese residente in Lussemburgo ma studente in Belgio, dove ha frequentato le scuole superiori nella città di Arlon. Nel 2022 ha superato l’esame di ammissione a Medicina, ma non ha potuto iscriversi a causa del sistema di contingentamento riservato agli studenti non residenti, che limita il loro accesso in base a quote prestabilite. Dopo l’esclusione, Dris ha presentato ricorso. La questione è arrivata al Consiglio di Stato belga, che ha deciso di interpellare la Corte di giustizia UE per verificare se la normativa nazionale sia compatibile con il diritto europeo.

Secondo l’avvocato generale Richard de la Tour, una normativa che non equipara ai residenti gli studenti che hanno svolto in Belgio la totalità o la maggior parte degli studi secondari viola il diritto dell’Unione. In particolare, crea una disparità di trattamento tra studenti residenti e non residenti e limita la libertà di circolazione e soggiorno all’interno dell’UE. Tali restrizioni, spiega l’avvocato generale, possono essere giustificate solo se perseguono un obiettivo legittimo, come la tutela della sanità pubblica, e se rispettano il principio di proporzionalità. In questo caso, spetterà al giudice nazionale verificare se esistano rischi concreti per il sistema sanitario che giustifichino il limite agli studenti stranieri, basandosi su dati oggettivi, come i flussi di studenti e la mobilità dei laureati.

Un altro punto centrale riguarda l’efficacia del criterio della residenza. Se da un lato può servire a evitare un “turismo universitario” verso Paesi con accessi meno selettivi, dall’altro risulta inadeguato in situazioni come quella di Dris. Lo studente, infatti, ha vissuto e studiato a lungo in Belgio, sviluppando legami personali e sociali che lo avvicinano di fatto a un residente. Infine, l’avvocato generale sottolinea che la normativa potrebbe essere eccessiva rispetto agli obiettivi perseguiti. Esisterebbero infatti strumenti meno restrittivi per verificare il legame effettivo di uno studente con il Paese, senza basarsi esclusivamente sulla residenza formale.

La decisione finale spetterà ora alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma il parere dell’avvocato generale rappresenta un passaggio importante. Se confermato, potrebbe avere conseguenze rilevanti per le politiche di accesso universitario nei Paesi membri, soprattutto per gli studenti che studiano all’estero pur mantenendo la residenza nel proprio Paese d’origine.

(Red)

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