Lo scorso venerdì 28 marzo, presso le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster (Lussemburgo), l’associazione “La Ligue des Droits de l’Homme” e l’Association Luxemborgeoise des Avocats Pénalistes (ALAP) hanno presentato una tavola rotonda in materia di casellario giudiziale.

casier

Il tema principale dell’incontro ha riguardato la legge lussemburghese relativa “à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges d’informations entre les Etats membres de l’Union européenne le casier judiciaire”, approvata il 29 marzo 2013 e recante trasposizione della decisione quadro del Consiglio Europeo 2009/315/JAI del 26 febbraio 2009.

Secondo i rappresentanti delle due associazioni, la normativa in questione inciderebbe sul diritto del cittadino lussemburghese a reintegrarsi in maniera favorevole ed in termini lavorativi a seguito di una condanna penale, atteso che il bollettino numero 2 della legge in esame prevede che il datore di lavoro possa richiedere il casellario giudiziale del candidato e decidere in merito all’assunzione sulla base del passato penalmente rilevante dello stesso.

Alla luce di tale bollettino, il casellario giudiziale richiesto dal datore è composto da qualsiasi pena concernente l’individuo.

Quest’ultima, infatti, rappresenta la ragione principale per la quale le associazioni presenti alla tavola rotonda insistono affinché la legge venga modificata in modo che il datore possa assumere sulla base delle competenze del candidato, alla stregua del sistema previsto in altri Stati Membri, in cui un semplice certificato di condotta è sufficiente ad attestare la bontà sociale del lavoratore.

Quanto detto emerge ancora di più se si pensi che, data l’alta percentuale di lavoratori stranieri presenti in Lussemburgo, la legge pone in atto un trattamento discriminatorio tra il cittadino lussemburghese e quello straniero, il cui casellario giudiziale non contiene gli elementi che richiede il bollettino numero 2 della legge del 2013.

A ciò si aggiunge la conseguenza del difficile inserimento sociale del lavoratore condannato, a fronte della funzione rieducativa della pena, la quale mira, infatti, alla reintegrazione sociale dell’individuo in termini personali e professionali.

Per tali ragioni, gli interlocutori presenti alla tavola rotonda hanno rimarcato le tre principali violazioni dei diritti dell’uomo poste in essere dalla legge lussemburghese (il diritto alla privacy, il diritto ad una vita professionale ed il principio di non discriminazione) ed hanno sensibilizzato la platea di presenti al tema dell’uguaglianza, incitando fortemente alla modifica della normativa in questione.

Detta modifica, in particolare, avrebbe come finalità quella di evitare che il casellario giudiziale funga da strumento di manipolazione sociale, soprattutto a discapito dei cittadini lussemburghesi, ma che rilevi in quanto strumento integrativo della documentazione necessaria affinché il datore di lavoro possa assumere legalmente il soggetto.

Il dibattito, in corso da oltre un anno, mette in luce anche come la legislazione europea talvolta generi discrasia tra i vari sistemi degli Stati Membri piuttosto che armonizzarne i caratteri, con ciò allargando la problematica ad un’eventuale e, forse, rivisitazione delle modalità di approvazione e recezione di tali normative al fine di garantire il medesimo trattamento e la medesima protezione ai cittadini dell’Unione Europea, in conformità ai principi fondamentali che governano ogni singolo Stato.

 

Rita Marsico

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