L’invasione russa dell’Ucraina ha provocato nei Paesi membri della Unione europea una grande emozione ed un moto di solidarietà a favore del Paese invaso. Di questa solidarietà si è fatta interprete la Commissione europea assumendo l’8 marzo 2022 una prima decisione di fornire armi ed equipaggiamenti all’Ucraina per 450 milioni di € ma senza esserne autorizzata dall’ordinamento comunitario

Sul sito della presidente Ursula Von der Leyen si può leggere, a  commento della decisione, : “We are stepping up our support for Ukraine. For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipments to a country under attack” (Stiamo intensificando il nostro sostegno all’Ucraina. Per la prima volta, l’UE finanzierà l’acquisto e la consegna di armi ed equipaggiamenti a un paese sotto attacco”, ndr).

Questa iniziativa di chiara valenza politica pone comunque un problema : la necessità di esaminare quali siano i presupposti giuridici che ne assicurino la giustificazione e il fondamento.

Ora, se analizziamo le competenze della Commissione anche secondo il testo consolidato del Trattato dell’Unione in vigore – versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, GUCE C 326 del 26 ottobre 2012 – questa istituzione è il motor, cioè l’organo di gestione dell’Unione e il promotor, cioè l’organo di proposta legislativa. Non ha cioè alcun potere autonomo di decisione legislativa che spetta secondo il sistema bicamerale  in vigore esclusivamente al Parlamento Europeo e al Consiglio.

Una volta adottate le leggi europee sono poi portate ad esecuzione dalla Commissione come organo di gestione senza che questa possieda peraltro  alcun potere autonomo di iniziativa, in assenza di una duplice votazione su materie innovative non precedentemente discusse in fase di approvazione parlamentare.

Trattandosi poi nel caso di specie di una iniziativa assunta nel quadro della PSDC (Politica di Difesa e di Sicurezza Comune) il Trattato dell’Unione (Sezione 2  art.42 e sgg.) non prevede in particolare alcuna competenza autonoma attribuita alla Commissione al di sopra e al di fuori delle competenze degli Stati Membri.  

Sono questi che semmai avrebbero dovuto autorizzare la Commissione dopo una  decisione assunta nei rispettivi ambiti nazionali. Permettendo così alla Commissione di agire per delega ufficiale da parte dei 27 Stati membri dopo una eventuale dichiarazione dello stato di guerra contro un paese belligerante che non risulta esserci mai stata. Altra ipotesi che autorizzerebbe la decisione assunta dalla Commissione: la preesistenza di un accordo bilaterale di difesa fra l’Unione Europea e l’Ucraina, in quanto non stato membro e, quindi, non coperto in caso di aggressione armata dalle disposizioni dell’art.42.7. In questo caso l’esistenza dell’accordo pregresso  autorizzerebbe la Commissione ad autorizzare delle spese militari in esecuzione dell’esistente trattato. Ma anche  questa circostanza manca.

Quindi, resta la conclusione: la Commissione europea ha stanziato dei fondi comunitari per l’aiuto militare all’Ucraina senza esserne autorizzata dall’ordinamento comunitario. Senza delega e oltrepassando chiaramente le sue competenze meramente esecutive. Quando sarà cessato – e prima o poi dovrà succedere nonostante lo sforzo di molti per prolungare la guerra –  il clangore delle armi,  le spese militari stanziate dalla Commissione europea per la cifra finale di quasi due miliardi € dovranno finire inevitabilmente sotto la lente degli organi di controllo preposti alla esecuzione del bilancio europeo  che è stato adottato secondo dei precisi criteri di spesa, dal bilancio pluriannuale al Next Generation EU, che non contemplano degli stanziamenti militari da concedere a terzi paesi.

Nel contempo, sul piano politico, la Commissione europea si sarà talmente sbilanciata in funzione anti-russa da perdere ogni credibilità sul futuro inevitabile terreno di mediazione per la ricerca  di un nuovo ordine di sicurezza in Europa. A meno che l’obiettivo della Commissione non sia invece quello di contribuire al tentativo americano di un regime change nella Federazione russa che apre il rischio di una terza guerra mondiale. Comunque gli obiettivi della Unione europea nei confronti della Russia devono essere innanzi tutto chiaramente spiegati ai cittadini europei, se non altro per gli effetti che la situazione attuale ha sulle condizioni economiche di ciascuno di loro

Carlo degli Abbati

Professore associato di Politica economica e finanziaria. E’ stato prof. Jean Monnet di Diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di Lingue e culture straniere moderne dell’Università di Genova

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