Nella recente sentenza della Cassazione (n. 32462/18), in merito alla vicenda di stupro, non si ravvisano errori o negazione di diritto, anzi, è stato affermato un importante principio a tutela della donna.
Sovente assistiamo alla spettacolarizzazione delle notizie sopratutto in ambito dei procedimenti giudiziari. Purtroppo in questo caso, come spesso accade, è passata una notizia del tutto errata, che ha trasformato una sentenza in favore delle donne in una negazione del loro diritto alla difesa. Ciò nuoce gravemente alla percezione della giustizia e al senso di protezione che la stessa dovrebbe suscitare in ognuno di noi.
Esaminando la questione, è importante evidenziare che l’art. 609 ter del codice penale prevede una circostanza aggravante, ossia un aumento di pena, se lo stupro è commesso con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti.
Perchè tale aggravante possa essere applicata, è necessario fornire la prova che gli stupratori abbiano indotto o costretto la vittima in uno stato di alterazione con lo scopo di abusarne. Nel caso in esame, la donna aveva volontariamente assunto alcolici, tale circostanza è stata confermata dalla stessa vittima, non sono stati quindi gli aggressori ad averla costretta o indotta. Tale fatto esclude l’applicazione della aggravante prevista dall’art. 609 ter. Tale decisione ha suscitato dure critiche alla sentenza, critiche che hanno oscurato invece un importante principio di diritto a tutela della donna.
La Corte, con la sentenza in commento, ha affermato che, se la vittima è sotto l’effetto di sostanze tali da indurla in uno stato di infermità psichica, anche se assunte volontariamente, non può aver espresso consenso al rapporto sessuale essendo incapace.
Si presume quindi, la mancanza di consenso nel caso di uso di sostanze che abbiano alterato la percezione della realtà e quindi compromesso la capacità di avvedersi degli eventi.
Questo caso è stato posto a confronto con lo stupro di Pamplona, ove i Giudici hanno ritenuto che la vittima perché ubriaca e perché non si ribellò non fu vittima di uno stupro ma solo di un abuso.
Per la legge spagnola vi è stupro solo quando vi sono violenza ed intimidazione, diversamente vi è solo abuso sessuale. In buona sostanza, vi è stupro se la donna riporta gravi lesioni o è vittima di intimidazioni.
Nel caso di Pamplona il fatto che la vittima fosse ubriaca è stato valutato come segno di mancanza di violenza o come un pressupposto del consenso. Come se la vittima perchè incosciente non abbia percepito la violenza o come se lo shock che, spesso, induce le vittime in uno stato di impotenza, possa in qualche modo declassare il reato.
Riguardo il reato di stupro, la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica del 2014 definisce lo stupro come assenza di consenso, e afferma che il consenso debba essere dato volontariamente.
Seppur tale Convenzione richieda che tutti i 32 Stati firmatari includano leggi che definiscano lo stupro in quanto tale, soltanto Svezia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Islanda Belgio, Cipro e Lussemburgo ad oggi hanno adottato leggi che definiscono stupro il sesso senza consenso. Il Governo spagnolo ha annunciato una riforma in tal senso.
La sentenza in commento ha mosso un buon passo verso il principio espresso della Convenzione escludendo che in caso di ubriachezza il consenso possa essere stato prestato.
Avv. Annamaria Ranieri
ranieri@ramlawfirm.eu
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Chieti con studio in Chieti (Via Cauta, 79) e alla Lista IV del Barreau de Luxembourg con studio in Lussemburgo 2/a Place de Paris, Luxembourg-Ville.