Le infrazioni al Codice della Strada per abuso di alcool sono in continuo aumento in Lussemburgo e vengono punite in modo molto severo. Il conducente che si pone alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a quello consentito può ritrovarsi facilmente davanti al Tribunale correzionale per non avere rispettato il Codice della Strada. Infatti l’articolo 12 della Legge del 14 febbraio 1955 prevede che il tribunale possa emettere sanzioni a seconda del tasso alcolico presente nel sangue della persona che ha commesso l’infrazione.

 guida

Nel caso in cui il conducente fosse sospettato di guidare in stato di ebbrezza la polizia procede a due esami diversi. Il primo esame, che può essere fatto se ci sono indizi gravi che possono fare presumere che la persona abbia circolato sotto l’influenza di alcool, è l’esame sommario dell’alito. Se questo esame è positivo la polizia procederà a un secondo esame che rileverà il tasso d’alcool in maniera più precisa. Il conducente da parte sua può richiedere un esame del sangue a titolo di prova contraria.

Se il tasso alcolico misurato dovesse superare 1.2 grammi d’alcool per litro di sangue o se la persona presenta dei sintomi manifesti d’ebbrezza, anche se il tasso dovesse essere inferiore a 1.2 grammi o se la persona rifiuta di sottoporsi all’esame sommario dell’alito, la polizia procederà al ritiro immediato della patente. Questo ritiro sarà provvisorio, il provvedimento, per essere valido, deve essere notificato dal giudice all’interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di otto giorni lavorativi. Decorsi i termini di legge, se il giudice non avrà notificato il provvedimento, la patente sarà restituita.

Nel caso di ritiro della patente, l’interessato potrà rivolgersi alla Camera del Consiglio del tribunale competente. La Camera del Consiglio potrà restituire la patente completamente oppure autorizzare solamente i tragitti lavoro-casa, casa-lavoro. Colui che ha infranto la legge potrà ritrovarsi, a seconda dell’infrazione, davanti al Giudice di Pace (il quale potrà solamente pronunciare sentenze relative al pagamento di ammende o al ritiro della patente) o davanti al Tribunale Correzionale, che, oltre alle ammende e alla sospensione della patente, può decidere, per i casi gravi, la pena detentiva.

Nel caso in cui il conducente si trovi nell’arco di tre anni in uno stato di recidiva, l’articolo 12§2.2 prevede la confisca del veicolo. 

A cura dell’avvocato Denise Parisi

(Etude Thielen & Associés)

 

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