Per affermare progressivamente la prevalenza dell’esecutivo sugli altri poteri dello stato il governo Meloni intende limitare per legge i poteri di controllo della Corte dei Conti sulla finanza pubblica. Dopo il tentativo della separazione delle carriere dei magistrati arriva il guinzaglio al controllo della Corte dei Conti sugli atti amministrativi
La Costituzione della Repubblica Italiana vigente dal 1948 definisce la Corte dei Conti come un organo ausiliario del Governo (Art. 100) con funzioni di controllo sulla legittimità e gestione della finanza pubblica, e giudice speciale (Art. 103) nelle materie di contabilità pubblica, responsabilità amministrativa e pensionistica, garantendo l’imparzialità e la corretta gestione delle risorse dello Stato. Le sue funzioni di controllo, dopo che la sua esistenza è contemplata all’art.103 anche appunto come giurisdizione speciale, accanto al Consiglio di Stato ed ai Tribunali militari, vengono precisamente definite all’art.100:” La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme previste dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito“.
In sintesi, la Corte dei Conti istituita sin dal 1862 su ispirazione del modello francese e della preesistente Corte dei Conti del Regno di Sardegna è l’organo esterno di controllo sulla finanza pubblica italiana dotato anche di funzioni giurisdizionali. Cioè è al tempo stesso organo di controllo della gestione finanziaria pubblica, ma anche costituisce una giurisdizione contabile nei confronti dei pubblici funzionari e amministratori responsabili della gestione dei soldi pubblici, dai sindaci sino alle massime posizioni della amministrazione pubblica centrale. Il controllo della Corte per molto tempo confinato all’esame di legalità e regolarità degli atti amministrativi si è progressivamente esteso, sull’esempio della Corte Europea dei Conti, sino a ricomprendere la valutazione della buona gestione finanziaria (value for money audit) concernente gli atti amministrativi messi in essere.
Qualunque provvedimento che implichi lo stanziamento di denaro pubblico è sottoposto ad un controllo preventivo (ex-ante) di legittimità della Corte con l’apposizione di un – tradizionale – visto preventivo sugli atti come condizione della loro efficacia ed a successivi controlli ex-post sulla gestione finanziaria dello Stato, degli enti pubblici o di enti che comunque abbiano ricevuti contributi statali ed europei al fine di accertarne il corretto utilizzo. A cio’ si aggiunge – a differenza della Corte dei Conti Europea che non è un organo giurisdizionale ma un Auditor and Controller General di tipo britannico – una importante funzione giurisdizionale in materia di contabilità pubblica e responsabilità amministrativa, capace di istaurare quindi dei processi indipendenti rispetto alla magistratura ordinaria. Infine svolge una attività consultiva esprimendo pareri e referenti su richiesta degli enti locali o delle Camere riferendo direttamente in Parlamento dei risultati dei suoi controlli. La Corte gode di una totale autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato e dei diversi Ministeri.
Ora, alla viglia di San Silvestro dell’anno passato, ha avuto via libera al Senato un disegno di legge (su proposta di Tommaso Foti, FdI), già approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati lo scorso aprile, che espone una forte riduzione delle competenze tradizionali della Corte dei Conti. In sintesi, la riforma espande in maniera viziosa l’ambito del controllo preventivo sugli atti e e fornisce agli amministratori uno “scudo” di fatto per quel che accade dopo. Non solo: il risarcimento erariale, quello dovuto da funzionari e amministratori che causano un danno economico allo Stato, viene limitato senza eccezioni al 30% del danno accertatoo due annualità di stipendio. Insomma, “viene trasformato in una sanzione limitata” Il resto, come ribadisce in un’intervista a La Stampa Donato Centrone, presidente dell’Associazione magistrati della Corte dei Conti, lo pagheranno “i cittadini con le tasse“. Lo stesso parla anche di provvedimento “frettoloso” e paventa anche il rischio di ingolfamento nel caso i Comuni decidano di inviare alla Corte gli atti attuativi del PNRR (programma NEXT GENERATION EU dotato per l’Italia in varie forme di 194,4 miliardi di sovvenzioni-prestiti, ndr), chiedendo il visto preventivo.
Viene infatti ampliato il tradizionale controllo preventivo sugli atti, introducendo un controllo preventivo “a chiamata” su quelli individuati dalle amministrazioni. In definitiva il dirigente avrà tre opzioni. Potrà chiedere un parere alla sezione di controllo della Corte, che avrà 30 giorni di tempo per rispondere pena lo scattare di una sorta di silenzio assenso: il parere si intenderà favorevole e il richiedente sarà esente da qualsiasi responsabilità. In alternativa il dirigente potrà decidere di sottoporre l’atto al controllo preventivo della magistratura contabile. Anche in questo caso, se la risposta non arriva entro trenta giorni, il richiedente viene esentato da ogni responsabilità. Infine, solo se il dirigente non interloquisce con la Corte e adotta un atto illegittimo, viene indagato e condannato per danno erariale.
La seconda parte della riforma andrà invece attuata con decreti delegati e inciderà sull’organizzazione della Corte e sui poteri del procuratore generale. Sul fronte organizzativo, verranno corporate in senso centralizzatore le sezioni centrali e regionali i cui magistrati dovranno svolgere sia funzioni di controllo che giurisdizionali e consultive. Infine si introdurrà anche per la magistratura contabile la separazione per funzioni di magistrati requirenti e giudicanti e si aumenteranno i poteri del procuratore generale, anche nei confronti dei procuratori regionali, malgrado l’evidente rilevanza della spesa regionale nelle materie di competenza naturalmente sottoposta al controllo delle corti regionali. E’ stato invece respinta con 99 voti contrari, 49 favorevoli e un astenuto la proposta di questione pregiudiziale al decreto-legge Foti, presentata dalle opposizioni, secondo cui il provvedimento vuol limitare i controlli sugli sprechi e le scorrettezze degli amministratori pubblici ed è una “rivalsa” contro la Corte per la recente bocciatura del procedimento governativo sul Ponte sullo Stretto. “Si impone al Parlamento di votare in tutta fretta questa riforma perché il 31 dicembre scade lo scudo erariale”, ha ricordato il senatore democratico Walter Verini nel suo intervento in Aula. “Il sospetto è che Governo e maggioranza vogliano soltanto esercitare qualche forma di vendetta e di sottomissione verso una magistratura che – compiendo il suo dovere – ha segnalato pesanti irregolarità sul Ponte sullo Stretto di Messina e sul Centro per migranti in Albania, emblemi dei tanti flop di questo Governo”.
Al di là di ogni polemica, la modifica delle attribuzioni della Corte dei Conti, nel senso di una sua limitazione, come viene limitata la responsabilità degli amministratori, più che mettere un freno alla notoria “firmite” dei sindaci (timore di firmare provvedimenti per paura di essere dichiarati responsabili di irregolarità) come vantato dai proponenti, sembra rientrare, come il “premierato” e la voluta riforma della magistratura sulla separazione delle carriere, in una precisa strategia governativa intesa in Italia a far prevalere l’esecutivo sugli altri poteri dello Stato, in nome dell’”uomo (donna) solo al comando”. Situazione storica che abbiamo già conosciuto in Italia e che al di là dei pannicelli caldi significa l’abbandono del principio toquevilliano della separazione dei poteri come salvaguardia della democrazia, in nome di un autoritarismo che si ispira al concetto della dittatura della maggioranza, nel senso che un potere legittimato dalle elezioni non tollera più nel suo esercizio alcun contropotere, alcun quadro intermedio. Se il governo Meloni è riconosciuto dagli osservatori internazionali come il più stabile governo europeo, non c’è che dire, in Europa andiamo proprio bene.
Carlo degli Abbati
Insegna Diritto dell’Unione Europea e Organizzazioni Internazionali al Dip. di Lingue e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Genova. Già docente di Economia dello Sviluppo presso lo stesso Ateneo e di Storia dei Paesi musulmani al Dip. di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento ha insegnato Storia dell’Integrazione europea alla Université de Lorraine-Metz
