In vista delle prossime consultazioni elettorali europee, si rammenta ai connazionali il divieto assoluto di doppio voto e di doppia candidatura
L’articolo 4 della Direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993 (modificata dalla Direttiva 2013/1/UE del 20 dicembre 2012) stabilisce che nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni europee.
La stessa norma prevede che l’elettore comunitario eserciti il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d’origine e che nessuno possa votare più di una volta nel corso della medesima tornata elettorale.
Si ritiene utile rammentare che il divieto di doppio voto e doppia candidatura ricorre in tre circostanze:
– chi vota per i candidati a membro del Parlamento Europeo spettanti allo Stato membro di residenza non può votare anche per quelli spettanti allo Stato membro di cittadinanza, e viceversa;
– chi vota per i candidati a membro del Parlamento europeo spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli Uffici consolari non può farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa;
– gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto una sola volta, a favore dei candidati a membro del Parlamento europeo spettanti a uno solo degli Stati di cui sono cittadini.