La sospensione dei termini in materia giurisdizionale: una misura urgente per cittadini, imprese, stato, comuni e persone giuridiche di diritto pubblico.
Il 25 marzo 2020 il Governo ha adottato durante il Consiglio di governo un regolamento granducale elaborato dal Ministero della Giustizia che sospende i termini in materia giurisdizionale e adegua alcune altre modalità procedurali.
Queste misure urgenti e immediate mirano a prevenire la diffusione del virus COVID-19, salvaguardando al contempo i diritti e gli interessi delle parti mentre l’Amministrazione giudiziaria ha messo in atto le misure necessarie in questa fase della pandemia, da un lato, per garantire un servizio ridotto funzionale e dall’altro per salvaguardare il più possibile la salute di tutti i dipendenti.
Tali disposizioni sono adottate nel rigoroso rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali del Lussemburgo, in particolare quelli relativi ai diritti fondamentali. Sono applicate secondo i criteri di necessità e proporzionalità.
Queste disposizioni consentono in particolare alle persone colpite dal virus, a quelle cui sono proibiti gli spostamenti e a quelle che devono ricorrere a cure mediche, di salvaguardare i propri diritti.
Una disposizione generale sospende tutti i termini previsti nei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni giudiziarie, amministrative, militari e costituzionale. Il testo prevede alcune eccezioni relative alla privazione della libertà per le quali devono essere prese decisioni rapide.
In materia amministrativa
Nelle controversie amministrative dinanzi al Tribunale amministrativo e alla Corte amministrativa, sono sospesi i termini fissati dalle leggi sull’organizzazione e sulla regolamentazione del procedimento dinanzi alle giurisdizioni amministrative, che prevedono termini fissi entro i quali le parti della controversia devono presentare ricorso, o atto di appello, e scambiano le loro memorie e documenti, a pena di decadenza.
Questa sospensione non si applica alle disposizioni n materia di contenzioso sulla detenzione amministrativa quali quelle previste dalla legge sull’immigrazione e di protezione internazionale.
In materia civile e commerciale
In materia civile e commerciale, ad esempio, sono sospesi i termini per l’istruzione del caso.
Anche nelle procedure di fallimento i termini procedurali sono sospesi. Ciò significa, ad esempio, che è sospeso anche il termine di un mese entro il quale deve essere fatta la dichiarazione di fallimento.
Sono anche sospesi i termini per gli appelli e le opposizioni.
In materia di stato civile, è sospeso il termine di 5 giorni entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni di nascita.
Per i matrimoni, la possibilità di di stabilire la dispensa dalle pubblicazioni, elimina ogni vincolo di rispetto dei termini.
Una disposizione specifica prevede anche la sospensione dei termini in materia di successione, al di fuori di qualsiasi procedura giudiziaria. È importante preservare i diritti dei cittadini, nella misura in cui la liquidazione delle successioni è una procedura molto formale che prevede numerosi termini.
Un’altra disposizione specifica prevede la sospensione degli sfratti dei contratti di locazione residenziale. Questa misura evita di gettare le persone per la strada durante la crisi, il che sarebbe particolarmente disumano. Anche i termini per l’esecuzione degli sfratti di locazione commerciale sono state sospese, così come quelle per pignoramenti e vendite forzate.
In un disegno di legge separato adottato lo stesso giorno dal consiglio di governo, si prevede di prorogare di tre mesi i termini per la presentazione e la pubblicazione di bilanci annuali, bilanci consolidati e delle relative relazioni delle imprese. Ciò vale solo per gli esercizi chiusi alla data di fine dello stato di crisi e per i quali i termini per la presentazione e la pubblicazione non erano scaduti entro il 18 marzo 2020.
In materia penale e penitenziaria
Durante la crisi, le domande e le richieste indirizzate alle camere del consiglio dei tribunali distrettuali e della Corte d’appello sono giudicate su dossier secondo una procedura scritta, anche con mezzi elettronici, e senza la comparsa di parti, i loro avvocati e il pubblico ministero.
La necessità di contenere la diffusione del virus, pur mantenendo i diritti umani fondamentali, è particolarmente importante nelle strutture carcerarie. La diffusione del virus ha reso necessaria l’istituzione di un piano di emergenza nei centri penitenziari. Viene attuata una limitazione delle uscite, visite e attività lavorative, che però viene compensata da un incremento dei mezzi di comunicazione elettronica come i programmi di telefonia e le videoconferenze. Tali limitazioni devono tuttavia essere proporzionate, limitate nel tempo e rispettose della dignità umana.
Per consultare il Regolamento granducale:
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/25/a185/jo
Comunicato da: Ministero della Giustizia (26-03-2020)
(Red/ra/fp)