Il fenomeno della cosiddetta fuga dei cervelli è avvertito come una patologia atta a colpire le potenzialità di sviluppo industriale e culturale del nostro Paese. Il capitale umano, fondamento irrinunciabile per l’evoluzione dell’Italia, dovrebbe poter esprimere le sue potenzialità nel luogo di origine.
Il movimento migratorio verso altre nazioni non conosce sosta e si fa protagonista di un costante allontanamento delle migliori risorse umane.
Per tentare di dare una soluzione al problema e di invertire la tendenza, sono state concepite alcune disposizioni normative speciali.
Con il provvedimento 29 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate dà attuazione alla disposizione dell’articolo 16 de decreto legislativo 147/2015, definendo le modalità per l’esercizio dell’opzione per il regime fiscale speciale destinato ai lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015. Il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia concorrerà alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%.
Senza entrare in considerazioni di carattere tecnico quanto alla natura dell’esenzione e al calcolo della base imponibile, nonché sulla tempistica con cui giunge il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate rispetto all’ultimo termine utile per il rimpatrio (31/12/2015), vi sono alcune osservazioni di carattere sostanziale sulle quali riflettere.
L’impianto di legge di cui parliamo nasce dall’intento di incoraggiare il rientro in Italia di coloro che hanno visto nell’espatrio un’opportunità di realizzazione personale e professionale.
Il trasferimento all’estero costituisce spesso una “extrema ratio”, cioè una “maniera ultima” per potersi garantire un futuro degno di questo nome.
Ci si deve dunque chiedere: in quale misura un regime fiscale preferenziale può cancellare come un colpo di spugna tutte le ragioni per le quali un cittadino italiano ha scelto di lasciare – magari in cuor suo anche solo temporaneamente – il proprio Paese natale?
Non solo, quale incoraggiamento potrebbe sortire un tale provvedimento per coloro che, oltre alla dimensione professionale, hanno creato la propria famiglia all’estero, ed ad oggi hanno uno o più figli in età scolare? In tal caso, di fronte alle esigenze lavorative del partner, e alle esigenze formative dei figli, quale effetto potrebbe effettivamente avere tale regime speciale?
È interessante notare che tale provvedimento è applicabile anche ai lavoratori autonomi. In questo caso, oltre alle osserazioni già formulate qui sopra, non è possibile trascurare il fatto che ogni nuova realtà imprenditoriale deve necessariamente confrontarsi con le difficoltà tipiche dei primissimi anni di attività. Immaginare che un lavoratore autonomo, affermato all’estero, metta nuovamente in discussione la propria realtà lavorativa e quella dei suoi eventuali dipendenti, alla luce di un trattamento fiscale preferenziale, è a nostro parere difficilemente concepibile.
L’interrogativo in merito al reale potere di incoraggiamento al rimpatrio, proprio della norma attuale, è dunque discutibile. Certo, nel merito contribuisce a controbilanciare l’interesse e l’opportunità della permanenza all’estero, ma non può essere l’elemento esclusivo su cui basare la propria scelta di rimpatrio.
In effetti, anche se non facile, la soluzione più immediata non dovrebbe essere quella di recuperare i cervelli fuggiti, ma di evitare che altri optino per la scelta dell’espatrio. Per usare un esempio spicciolo: se la botte del vino ha un buco, la prima cosa da fare non è raccogliere con una spugna il vino fuoriuscito, ma chiudere il buco per evitare che ne esca dell’altro.
Al di là di colorate semplificazioni, noi crediamo che tale provvedimento debba essere inquadrato in un insieme di incentivi più ampio, finalizzati non solo a premiare coloro che decidono di tornare, ma altresì a sanare quelle condizioni che li avevano indotti a partire, e sulle quali si interrogano coloro che in Italia ancora vivono e lavorano.
Fabio Ossich