ambasciata

Si fa seguito al comunicato informativo del 12 febbraio scorso trasmettendo quest’ulteriore comunicato relativo all’indizione ed al termine entro il quale esercitare l’opzione per il diritto di voto:

1.INDIZIONE
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016 del decreto presidenziale di indizione del referendum popolare abrogativo che si terrà il 17 aprile 2016, si chiudono il 26 febbraio 2016 i termini di legge per la comunicazione dell’opzione, sia da parte dei cittadini residenti all’estero che intendono esercitare in Italia il diritto di voto in occasione di detta consultazione, sia da parte dei connazionali temporaneamente all’estero.

2. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO – OPZIONE
Entro il 26 febbraio 2016 l’elettore residente in Lussemburgo (iscritto all’AIRE) potrà esercitare l’opzione per il voto IN ITALIA facendo pervenire la relativa comunicazione scritta alla Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Lussemburgo.
In mancanza, tali elettori – purché correttamente registrati e in possesso dell’elettorato attivo – riceveranno il plico elettorale all’indirizzo risultante nell’elenco elettorale.

Chi intende andare a votare in Italia dovrà far pervenire un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione.
La dichiarazione deve essere datata e firmata dall’elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente e può essere inviata:
– per posta: Ambasciata d’Italia – Cancelleria consolare, 25 route d’Esch, L-1470 Luxembourg),
– per telefax (+352 546942),
– per posta elettronica anche non certificata (consolare.lux@esteri.it),
– oppure fatta pervenire a mano alla Cancelleria Consolare, anche tramite persona diversa dall’interessato.
Gli elettori residenti all’estero che non avranno fatto pervenire la comunicazione di opzione entro il 26 febbraio 2016 non potranno votare in Italia.

3. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO – OPZIONE
Gli elettori cosí detti “temporanei” potranno richiedere di essere ammessi al voto per corrispondenza nel luogo di temporanea dimora all’estero; costoro dovranno far pervenire direttamente AL COMUNE DI ISCRIZIONE nelle liste elettorali l’opzione entro il medesimo termine del 26 febbraio 2016.

Si sottolinea che la legge stabilisce in modo univoco e inequivoco che l’elettore deve manifestarsi DIRETTAMENTE con il Comune di appartenenza; ne’ gli uffici consolari possono per legge accettare tali istanze, o farsene tramite, non potendo oltretutto rispondere di eventuali ritardi o disguidi.
L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

 

Per quanto riguarda la forma e il contenuto dell’opzione, si allega un modello di dichiarazione, il cui uso non è comunque obbligatorio.

 

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Lussemburgo, 18 febbraio 2016

Andrea Di Branco

Addetto per gli Affari Amministrativi,
Consolari e Sociali
Capo della Cancelleria Consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Lussemburgo

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