Un vademecum prezioso per conoscere bene i propri diritti quando si firma un contratto di assunzione. E a breve un evento gratuito in città per saperne di più

La legge del 24 luglio 2024 ha modificato il Codice del lavoro attraverso la direttiva UE 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Il suo obiettivo è garantire che  dipendenti, apprendisti, alunni e studenti abbiano un migliore accesso alle informazioni essenziali applicabili al loro rapporto di lavoro.

Questa legge offre inoltre ai lavoratori la possibilità di acquisire una forma di impiego più sicura e gestibile, chiedendo di passare da un contratto a tempo determinato a un contratto a tempo indeterminato, o da un contratto part-time a uno a tempo pieno, e viceversa.

Più informazioni per il lavoratore salariato

Dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato. È bene sapere che il datore di lavoro è responsabile della stesura e dell’invio al lavoratore dipendente di un contratto di lavoro.  Al suo interno devono apparire chiaramente:

–  l’identità delle parti del rapporto di lavoro;

 – la data di inizio dell’esecuzione del contratto di lavoro;

 – il luogo di lavoro e, in mancanza di una sede fissa o predominante, il principio secondo il quale il lavoratore sarà impiegato in diversi luoghi, in particolare all’estero;

– la natura dell’impiego ricoperto e, dove necessario, una descrizione delle mansioni o dei compiti assegnati al dipendente al momento dell’assunzione; e senza pregiudicare una nuova assegnazione successiva, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo L. 121-7;

 – l’orario normale di lavoro giornaliero o settimanale del dipendente e le condizioni relative alla prestazione di lavoro straordinario e alla sua remunerazione nonché, se necessario, tutti i termini e le condizioni del cambio di turno;

– la retribuzione, compresa la retribuzione di base e, nel caso, tutti i termini e le condizioni relativi alla prestazione di lavoro straordinario, qualsiasi retribuzione supplementare, “fringe benefit”, bonus o partecipazione agli utili eventualmente concordati, che devono essere indicati separatamente, nonché la periodicità e la durata del periodo di lavoro;

– ferie retribuite separatamente, così come la periodicità e le modalità di pagamento della durata delle ferie retribuite a cui il lavoratore ha diritto o, se ciò non è possibile al momento della stipula del contratto, i termini e le condizioni di tali ferie;

– la durata dei permessi retribuiti a cui il dipendente ha diritto o, se ciò non può essere specificato al momento della stipula del contratto, le modalità di concessione e determinazione di tali permessi;

– la procedura che il datore di lavoro e il lavoratore devono seguire in caso di risoluzione del contratto di lavoro, comprese le condizioni formali e i periodi di preavviso da rispettare o, se ciò non è possibile al momento della stipula del contratto, i metodi per determinare tali periodi di preavviso.

Il periodo di prova

 – eventuali clausole derogatorie o aggiuntive che le parti hanno concordato;

 – dove possibile, un riferimento ai contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del dipendente o, nel caso di contratti collettivi stipulati al di fuori dell’azienda da specifici organismi o istituzioni comuni, il nome degli organismi o delle istituzioni presso i quali sono stati stipulati;

 – l’identità dell’ente o degli enti previdenziali che riscuotono i contributi previdenziali e il relativo regime di protezione sociale nonché, semmai, l’esistenza e la natura di un regime pensionistico complementare, la natura obbligatoria o facoltativa di tale regime, i diritti alle prestazioni a esso relativi, così come l’esistenza di eventuali contributi personali;

 – dove contemplato, il diritto alla formazione concesso dal datore di lavoro;

 Chiarimenti sull’orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale

In assenza di un accordo scritto che specifichi la durata dell’orario di lavoro a tempo parziale si presume che il dipendente sia impiegato a tempo pieno.

Altre punti salienti riguardano: 

– nuove informazioni obbligatorie nel contratto di assegnazione in un lavoro temporaneo

– nuove informazioni o chiarimenti nel contratto di apprendistato

– nuove informazioni o chiarimenti da inserire nel contratto di lavoro di un allievo/studente durante le vacanze scolastiche.

Per quello che concerne la forma

La trasmissione di contratti in formato elettronico è ora possibile a determinate condizioni:

– il dipendente/apprendista/allievo o studente vi ha accesso;

– il contratto può essere salvato e stampato;

–  il datore di lavoro/organismo di formazione  tiene una registrazione della prova di trasmissione o ricezione in formato elettronico;

– possibilità di fornire in un secondo momento alcune informazioni mancanti.

La Direttiva apre nuovi diritti:

– procedura ordinaria in caso di licenziamento o di modifica di un termine essenziale. Esteso anche ai dipendenti in prova;

– riduzione della durata del periodo di prova in un contratto a tempo determinato. Qualsiasi periodo di prova concordato tra le parti non può essere inferiore a due settimane, né superiore di un quarto della durata del contratto di lavoro a tempo determinato o della durata minima per la quale il contratto di lavoro a tempo determinato o della durata minima per la quale il contratto a tempo determinato è stato concluso;

– rigoroso controllo della clausola di esclusività;

– richiesta di conversione del contratto di lavoro;

Dopo un eventuale periodo di prova, il lavoratore che ha lavorato per lo stesso datore di lavoro per almeno sei mesi può, una volta ogni dodici mesi:

– chiedere di assumere o riprendere un lavoro a tempo pieno o, al contrario, un lavoro a tempo parziale;

– chiedere la trasformazione del proprio contratto di lavoro a tempo determinato.

Diritto alla formazione

Nel caso in cui il datore di lavoro sia obbligato a fornire una formazione al lavoratore dipendente per lo svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione deve essere erogata gratuitamente al lavoratore. Deve svolgersi durante l’orario di lavoro e deve essere considerata come orario di lavoro effettivo. Lo stesso vale per la formazione in materia di primo soccorso o antincendio, così come per qualsiasi formazione in materia di salute e sicurezza. Queste disposizioni si applicano solo ai dipendenti.

Modello di contratto

L’ispettorato del lavoro (ITM) pubblica sul proprio sito web informazioni sugli obblighi di informazione su condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili applicabili a dipendenti/allievi e studenti, nonché i vari modelli di contratto di lavoro. Inoltre, i vari modelli di contratto di apprendistato e un modello di accordo per più luoghi di lavoro sono stabiliti dalle camere professionali competenti e sono pubblicati sui rispettivi siti web. Le camere professionali competenti pubblicano sui propri siti web informazioni sugli obblighi in merito a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili applicabili agli apprendisti. L’uso di questi modelli non è obbligatorio. I datori di lavoro possono utilizzare i propri contratti purché siano conformi ai nuovi requisiti di legge.

Adeguamento dei vecchi contratti

I contratti esistenti non devono essere adattati. Non c’è nemmeno l’obbligo di firmare una modifica. Tuttavia, se un dipendente con un contratto in vigore prima del 4 agosto 2024 lo richiede, il datore di lavoro deve fornirgli entro due mesi un documento conforme alle nuove disposizioni. Questa opzione è disponibile anche per gli apprendisti e i lavoratori temporanei.

Per conoscere la fonte delle informazioni e gli approfondimenti si può consultare Socio-News CSL n° 4

La Chambre des Salariés propone dei laboratori tematici all’ora di pranzo, aperti a tutti. Si tratta di brevi sessioni di informazione/formazione per il pubblico in generale della durata di circa 1 ora dedicati a diversi argomenti socio-economici e giuridici. Luogo di svolgimento: CSL (2-4, rue Pierre Hentges – Luxembourg Ville/ Bonnevoie).

Workshop n. 10: lunedì 18 novembre 2024 dalle 12.15 alle 13.45

Tema: “Nuove regole da conoscere sui contratti di lavoro”.

“La legge del 24 luglio 2024 ha modificato il Codice del lavoro per recepire la direttiva (UE) 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

In presenza o livestream. Necessario iscriversi.

https://www.csl.lu/fr/events/nouvelles-regles-a-connaitre-concernant-les-contrats-de-travail/

Marcello Magliulo

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