Vi illustriamo la sentenza della Corte (grande sezione) del 1 agosto 2022, Sea Watch, cause riunite C-14/21 et C-15/21

Nel corso dell’estate 2020, nel pieno del periodo degli sbarchi dei migranti che dalle coste libiche attraversavano il Mediterraneo con imbarcazioni di fortuna, le capitanerie di porto di Palermo e Porto Empedocle hanno disposto il fermo di due navi dell’ONG a scopo umanitario Sea Watch, battenti bandiera tedesca. Tale fermo si fondava sul fatto che le navi in questione erano impegnate sistematicamente in un’attività di ricerca e soccorso in mare, senza essere certificate per tale attività (le navi erano registrate entrambe come “nave da carico generale – polivalente”), avevano imbarcato un numero di persone superiore a quello autorizzato dai documenti di bordo e presentavano carenze tecniche e operative implicanti un pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente. Sea Watch ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Sicilia, il quale, a sua volta, si è rivolto alla Corte di giustizia Ue, mediante il meccanismo del rinvio pregiudiziale. Ha richiesto così l’interpretazione di alcune norme della direttiva Ue 2009/16 sul controllo da parte dello Stato di approdo, che, in sostanza, permettono a quest’ultimo di sottoporre a ispezione, a talune condizioni, qualsiasi imbarcazione che, pur battente bandiera di un altro Stato, entri nelle proprie acque territoriali e di disporne il fermo laddove tale imbarcazione costituisca un pericolo per le persone, i beni o l’ambiente.

La Corte di giustizia, interpretando la direttiva in questione alla luce della convenzione ONU sul diritto del mare del 1982 e della convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, stabilisce alcuni principi che possono essere brevemente e approssimativamente riassunti così: in primo luogo, l’obbligo di soccorso in mare non può essere messo in discussione, pur nell’esercizio dei (legittimi) poteri di controllo dello Stato di approdo; in secondo luogo, le navi private che esercitano un’attività sistematica di ricerca e soccorso in mare possono essere sottoposte a ispezione straordinaria (completate le operazioni di trasbordo o di sbarco delle persone soccorse) soltanto in presenza di indizi seri tali da dimostrare un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l’ambiente (tenuto conto dell’attività esercitata e di quella certificata e per la quale la nave è equipaggiata, della frequenza di tale attività e delle dotazioni della nave rispetto al numero previsto ed effettivo di persone a bordo); in terzo luogo, in occasione di ispezioni inerenti un controllo diretto a valutare l’esistenza di un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, lo Stato di approdo può tenere conto dell’utilizzo della nave in questione per un’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare. E senza che ciò comporti l’imposizione di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera o di prescrizioni applicabili a una diversa classificazione (è noto, infatti, che non esiste a oggi nell’Ue una specifica classificazione riguardante le navi private di soccorso in mare); in quarto luogo, il fermo della nave può essere disposto solo qualora le carenze rivelate da un’ispezione dettagliata rappresentino un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente, comportando l’impossibilità per la nave interessata di navigare in condizioni idonee a garantire la sicurezza in mare, e delle misure correttive possono essere adottate, in cooperazione con lo Stato membro di bandiera, purché adeguate, necessarie e proporzionate a correggere le carenze accertate. In definitiva, se
le navi che svolgono attività di ricerca e soccorso in mare, come ogni altra imbarcazione, non sono esenti dalle ispezioni e dalle misure previste dalla direttiva sui controlli dello Stato di approdo (salvo limitatissime eccezioni), i provvedimenti adottati su tale base non possono mettere surrettiziamente in questione la “sacralità” dell’obbligo di soccorso in mare e possono svolgersi unicamente nel quadro delle fattispecie previste dalla direttiva in questione (in sostanza, solo laddove sussista il timore fondato di pericolo per le persone, i beni o l’ambiente derivante dalla navigazione delle navi in questione).

Ne consegue che provvedimenti di ispezione e fermo di navi private non possono fondarsi esclusivamente sul trasporto di un numero di persone superiore a quello previsto dai certificati di bordo, quando tale trasporto sia la conseguenza dell’obbligo di salvataggio in mare, né sulla circostanza che tali navi esercitino sistematicamente attività di ricerca e salvataggio in mare. Spetta ora al TAR Sicilia applicare i principi fissati dalla Corte di giustizia così come a ogni altra autorità, amministrativa o giudiziaria, farne tesoro in ogni futuro intervento.    (FF)

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