La sentenza C-333/13 emessa l’11 novembre 2014 in Lussemburgo chiarisce applicazione e limitazione degli aiuti sociali ai disoccupati stranieri.
Con sentenza dell’11 novembre 2014, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sede in Lussemburgo, ha chiarito un a questione giuridico-sociale di massima importanza in materia di aiuti sociali ai disoccupati.
In particolare, la Corte ha chiarito che i cittadini stranieri membri di uno stato dell’Unione Europea non possano usufruire di prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, come alloggio o riscaldamento e assegni sociali, qualora gli stessi non beneficiano di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, come disporre, per sé o per i propri familiari, sufficienti risorse economiche o finanziarie.
Nel caso di specie, una donna rumena e suo figlio hanno proposto ricorso contro il tribunale di Lipsia, atteso il rifiuto da parte dello stato tedesco di garantire le necessarie prestazioni assicurative. Tuttavia, i due cittadini rumeni, non avendo mai esercitato prestazioni lavorative né in Romania, né in Germania, e né essendo in cerca di occupazione, risultano essere socialmente inattivi.
In tal caso, ha concluso la Corte, i cittadini dell’Unione Europea, che siano inattivi in un altro Stato membro, non possono beneficiare degli aiuti sociali di quello Stato in virtù del principio della libertà di circolazione, con il solo scopo di usufruire di fonti di sostentamento.
Tale principio indubbiamente sarà applicato anche in Lussemburgo per i cittadini stranieri che vivano nel Granducato da oltre tre mesi e per un periodo inferiore a cinque anni, qualora siano inattivi da un punto di vista professionale o non abbiano risorse sufficienti in termini economico-finanziari, con ciò risultando applicabili tali aiuti sociali ai cittadini lussemburghesi inattivi ovvero agli stranieri che abbiano già maturato esperienze professionali, ovvero siano alla ricerca di un’occupazione o abbiano sufficienti risorse economiche o finanziarie, così come sancito ai sensi dell’art. 24 par.2 del regolamento dell’Unione Europea 883/2004.
Rita Marsico