diritti

 

Alla luce del numero sempre più crescente di lavoratori stranieri, di cui non pochi italiani, che varcano il confine lussemburghese al fine di stabilizzarsi in termini professionali, utile ed interessante risulta riassumere i principi generale del diritto del lavoro lussemburghese ed, in particolare del relativo Codice del lavoro, aggiornato al 2013:

–          Tipologie e contenuto del contratto di lavoro: i contratti di lavoro in Lussemburgo, in forma scritta,             possono assumere la forma del contratto di apprendistato, volto alla formazione del lavoratore, e possono essere di natura determinata o indeterminata. Rilevante risulta il contenuto del contratto dal quale rilevano il nome delle parti, la data ed il luogo della formazione del contratto. Inoltre, per quanto riguarda le mansioni del lavoratore, il contratto deve obbligatoriamente contenere luogo, orari, giorni di ferie, salario e benefits offerti al lavoratore, nonché informazioni complementari concernenti  eventuali pensioni, mobilità all’estero, clausole derogatorie e complementari e giurisdizione applicabile in caso di liti.

–          Periodo di prova, orari di lavoro e termine del contratto: obbligatorio risulta il periodo di prova dalle due settimane ai sei mesi, in caso di contratto indeterminato. Gli orari di lavoro, invece, non possono superare le dieci ore giornaliere e quarantotto ore settimanali. Quanto alla fine del contratto, il codice del lavoro lussemburghese prevede che, in caso di contratto senza specificazione di durata, il datore di lavoro possa licenziare il lavoratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso d due mesi in caso di servizio lavorativo prestato, dal lavoratore, per un periodo superiore ai cinque mesi, mentre il preavviso risulta essere di due mesi, in caso di prestazione lavorativa inferiore ai cinque anni. Da parte del lavoratore, invece, le dimissioni possono giungere con un preavviso di due mesi, in caso, di prestazione lavorativa superiore ai cinque anni, e di un mese, in caso di prestazione inferiore ai cinque anni. Disposizioni specifiche sono previste in caso di situazioni speciali o di tipologie contrattuali alternative.

–          Giorni di riposo e ferie: il codice del lavoro lussemburghese prevede che la domenica sia il giorno di riposo settimanale e nel quale risulta interdetto il lavoro da mezzanotte a mezzanotte, mentre i giorni festivi legali risultano essere il 1° Gennaio, il lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il giorno di Pentecoste,la festa del Gran Duca del 23 Giugno,, il 15 Agosto, Natale ed il 26 Dicembre, risultando il salario invariato per il lavoratore. Quanto alle ferie, il lavoratore ha diritto ad una serie di giorni di ferie annuali, a cui si aggiungono giorni di ferie per malattia, con obbligo di presentazione del certificato medico, qualora la malattia sia superiore ad uno ovvero due giorni. Ma vi è di più, ferie speciali sono previste in caso di attività di volontariato, culturali, di sviluppo del giovane lavoratore, per motivi formativi, linguistici e ferie parentali, in caso di nascita di uno o più figli, e da aggiungere, eventualmente, al periodo obbligatorio di maternità concesso alla donna (dalle otto settimane precedenti al parto, fino alle dodici settimane successive). Trattasi di una sezione del codice del lavoro non conforme a quanto previsto dal diritto italiano, i cui tempi e tipologie delle ferie risultano distribuiti in maniera diversa.

–          Diritti ed obblighi delle parti: infine, una sezione corposa nella normativa del Gran Ducato, è dedicata ai diritti ed agli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, più in generale riguardanti obblighi del rispetto delle norme in materia di sanità, sicurezza del lavoro, rispetto nei luoghi del lavoro e di quanto riportato nel contratto stesso.

Da quanto esporto, emergerebbe una forte tutela dei diritti del lavoratore, anche se previdente risulterebbe leggere il contratto e porre domande al datore di lavoro, o all’agenzia di recruitement, su eventuali dubbi o clausole non chiare ancora prima di firmarlo, con eventuali modifiche al riguardo. In tal caso, la piena tutela verrebbe raggiunta.

 

Rita Marsico

Potrebbe interessarti anche questo

Il Lussemburgo nella Seconda Guerra Mondiale, la nuova mostra digitale del C2DH

Nata grazie ad una convenzione del 2021 tra l’Uni.lu e lo Stato, è stata sviluppata dal Centro lussemburghese di storia contemporanea e digitale (C2DH) dell’Università del Lussemburgo per coinvolgere un vasto pubblico. Offre una narrazione innovativa in francese, inglese e…

Turismo delle radici, in Italia nascerà la rete dei musei sull’emigrazione

La grande iniziativa è stata lanciata a Genova nell’ambito di Italea, il programma di promozione del turismo delle radici lanciato dal Ministero degli Affari Esteri all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU Una rete dei Musei dell’Emigrazione italiana per…

Israele. Per Pino Arlacchi “Israele non ha più alcun diritto di far parte dell’ONU”

Da quando la frantumazione dell’URSS nel 1991 ha avviato nel mondo una situazione di unipolarità statunitense, facendo mancare quell’equilibrio delle forze fra paesi dotate di armi atomiche che assicurava di fatto la pace attraverso la condizione della MAD (Mutual Assured…

Guichet.lu

Il Ministero della Digitalizzazione lancia una consultazione pubblica per migliorare i servizi dello sportello di prossimità Attualmente, i cittadini possono rivolgersi allo sportello di accoglienza Guichet.lu, situato in rue Notre-Dame a Lussemburgo, per qualsiasi domanda sulle procedure e sui servizi…