{"id":35294,"date":"2026-07-10T17:18:36","date_gmt":"2026-07-10T15:18:36","guid":{"rendered":"https:\/\/passaparola.info\/web\/?p=35294"},"modified":"2026-07-10T17:20:00","modified_gmt":"2026-07-10T15:20:00","slug":"diritto-dautore-corte-di-giustizia-anne-frank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/passaparola.info\/web\/2026\/07\/10\/diritto-dautore-corte-di-giustizia-anne-frank\/","title":{"rendered":"Diritto d\u2019autore nell\u2019Unione e blocchi geografici: la sentenza della Corte di giustizia per il Fondo Anne Frank"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Un\u2019opera divenuta di dominio pubblico pu\u00f2 essere messa online gratuitamente in uno Stato membro anche se rimane protetta in un altro Stato membro. Il sito che mette a disposizione l\u2019opera deve, mediante una misura tecnologicamente \u00abefficace\u00bb, impedirne la consultazione da parte di utenti di Internet che si collegano da uno Stato membro in cui tale opera \u00e8 protetta<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><br>All\u2019epoca dell\u2019occupazione dei Paesi Bassi da parte della Germania nazista durante la Seconda Guerra mondiale, Anna Frank era un\u2019adolescente ebrea tedesca che viveva ad Amsterdam (Paesi Bassi) con la sua famiglia. Tra il 1942 e il 1944 ha raccontato nel proprio diario la sua vita quotidiana in clandestinit\u00e0 ed esso costituisce una testimonianza dell\u2019Olocausto. Suo padre, Otto Frank, unico superstite della famiglia, ha pubblicato gli scritti di sua figlia nel 1947. Ha poi istituito, nel 1963, il Fondo Anna Frank, un\u2019organizzazione destinata a portare avanti il patrimonio sociale, educativo e culturale dell\u2019autrice.<br>Dopo la morte di Otto Frank, il <strong>Fondo Anna Frank \u00e8 titolare dei diritti d\u2019autore sulle opere di Anna Frank. <\/strong>Nei Paesi Bassi alcune parti di tali opere restano protette fino al 2037. Per contro, in numerosi altri paesi, tra cui il Belgio, i diritti d\u2019autore sono gi\u00e0 scaduti e dette opere sono divenute di dominio pubblico.<br>Costituita nel 1957, l\u2019Anne Frank Stichting (Fondazione Anna Frank) ha ad oggetto, in particolare, la conservazione della casa di Anna Frank ad Amsterdam, nonch\u00e9 la diffusione degli ideali lasciati in eredit\u00e0 al mondo nel Diario di Anna Frank. Nel settembre 2021, su iniziativa di tale fondazione e di altri enti, un\u2019edizione scientifica dei manoscritti di Anna Frank \u00e8 stata messa online gratuitamente, in lingua neerlandese. L\u2019accesso a tale sito \u00e8 stato tuttavia limitato da un sistema di blocchi geografici che ne impedisce la consultazione a partire dagli Stati in cui i manoscritti sono protetti dal diritto d\u2019autore. Nel 2021 il Fondo Anna Frank ha chiesto in giudizio la cessazione di tale diffusione.<br>La Corte suprema dei Paesi Bassi, investita in ultimo grado di tale controversia, ha sottoposto alcune questioni alla Corte di giustizia. Il giudice nazionale chiede se il diritto dell\u2019Unione 2 qualifichi una simile messa a disposizione online come \u00abcomunicazione al pubblico\u00bb qualora gli utenti di Internet dei Paesi Bassi possano eludere i blocchi geografici mediante un Virtual Private Network (VPN) o un servizio analogo.<br><strong>Nella sua odierna sentenza<\/strong>(9 luglio, ndr), la Corte dichiara che un\u2019opera divenuta di dominio pubblico in taluni Stati membri pu\u00f2 essere pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet anche se rimane protetta dal diritto d\u2019autore in un altro Stato membro. Ci\u00f2, tuttavia, a condizione che il sito contenga una misura di blocco geografico finalizzata a bloccare l\u2019accesso a tale sito per gli utenti di Internet che lo consultano da quest\u2019ultimo Stato membro. Tale misura, se \u00e8 all\u2019avanguardia della tecnologica, pu\u00f2 essere considerata efficace anche se pu\u00f2 essere elusa da un VPN o da un servizio analogo.<br>La Corte ricorda che la <strong>nozione di \u00abcomunicazione al pubblico\u00bb associa due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un\u2019opera, nonch\u00e9 la comunicazione di tale opera a un pubblico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Orbene, <strong>quando un\u2019opera \u00e8 protetta dal diritto d\u2019autore solo in alcuni Stati membri mentre \u00e8 divenuta di dominio pubblico in altri Stati membri,<\/strong> chiunque sia a conoscenza di tale situazione e pubblichi l\u2019opera gratuitamente per la prima volta su un sito Internet deve provvedere a rendere tale opera accessibile solo agli utenti di Internet che possono consultare tale sito a partire dagli Stati membri in cui l\u2019opera \u00e8 divenuta di dominio pubblico. In caso contrario, egli violerebbe il diritto del titolare di autorizzare o di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico.<br>Una tale persona deve quindi adottare misure tecnologiche efficaci per limitare l\u2019accesso al sito Internet. La Corte giudica che un blocco geografico all\u2019avanguardia della tecnologia costituisce una simile misura tecnologica efficace<br>in quanto, anche se si pu\u00f2 aggirare ricorrendo a un VPN, non ostacola l\u2019accesso libero e gratuito all\u2019opera negli Stati membri in cui essa \u00e8 divenuta di dominio pubblico, tutelando al contempo gli interessi del titolare negli Stati membri in cui l\u2019opera \u00e8 ancora protetta.<br>La Corte chiarisce inoltre che, in caso di comunicazione al pubblico di un\u2019opera dovuta al fatto che il blocco geografico del sito non costituisce una misura tecnologica efficace, la responsabilit\u00e0 della comunicazione ricade sulla persona che ha messo online l\u2019opera e non sul fornitore del VPN utilizzato per eludere tale blocco.<\/p>\n\n\n\n<p>(Comunicato stampa Sentenza della Corte nella causa C-788\/24 | Anne Frank Fonds)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Un\u2019opera divenuta di dominio pubblico pu\u00f2 essere messa online gratuitamente in uno Stato membro anche se rimane protetta in un altro Stato membro. 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