{"id":33898,"date":"2026-03-27T15:59:43","date_gmt":"2026-03-27T14:59:43","guid":{"rendered":"https:\/\/passaparola.info\/web\/?p=33898"},"modified":"2026-03-27T16:03:27","modified_gmt":"2026-03-27T15:03:27","slug":"protezione-contro-il-licenziamento-e-continuita-di-retribuzione-in-malattia-un-binomio-inscindibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/passaparola.info\/web\/2026\/03\/27\/protezione-contro-il-licenziamento-e-continuita-di-retribuzione-in-malattia-un-binomio-inscindibile\/","title":{"rendered":"Protezione contro il licenziamento e continuit\u00e0 di retribuzione in malattia: un binomio inscindibile!"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><strong>Le questioni relative alla protezione contro il licenziamento in caso di malattia e alla connessa continuit\u00e0 della retribuzione da parte del datore di lavoro ricorrono frequentemente e danno luogo a interpretazioni talvolta divergenti tra sindacati, datori di lavoro e giuristi. Vi spieghiamo cosa sapere e fare affinch\u00e9 si eviti che la legge venga deviata dal suo scopo e per garantire che il lavoratore sia protetto il pi\u00f9 possibile contro pratiche ingannevoli<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Queste pratiche sconcertanti consistono nel fatto che alcuni datori di lavoro richiedono talvolta un certificato medico fin dal primo giorno di impedimento del dipendente a lavorare; talvolta in caso di presentazione del certificato medico in un momento successivo, ma al pi\u00f9 tardi il terzo giorno della sua assenza, una copertura retroattiva a partire dal primo giorno (I), subordinando la prosecuzione della retribuzione all\u2019adempimento dell\u2019una o dell\u2019altra di queste richieste (II).<\/p>\n\n\n\n<p>I<strong>. Il datore di lavoro pu\u00f2 esigere un certificato medico fin dal primo giorno<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>di impedimento al lavoro del dipendente oppure, qualora il certificato medico venga presentato al pi\u00f9 tardi il terzo giorno di assenza, pu\u00f2 esigere una copertura retroattiva a partire dal primo giorno?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img  loading=\"lazy\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAApJREFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-33901 pk-lazyload\"  width=\"456\"  height=\"260\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"(max-width: 456px) 100vw, 456px\"  data-pk-src=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/lic-in.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/lic-in.png 856w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/lic-in-300x171.png 300w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/lic-in-768x437.png 768w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/lic-in-800x455.png 800w\" ><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Si ritiene che in entrambi i casi sopra citati tale richiesta sia contraria alla lettera e allo spirito dell\u2019articolo L.121-6 del Codice del lavoro.:<\/p>\n\n\n\n<p>(1) Il dipendente impossibilitato a lavorare per malattia o infortunio \u00e8 tenuto, il giorno stesso dell&#8217;impedimento, a darne comunicazione personalmente o tramite un terzo al datore di lavoro o al suo rappresentante. Detta comunicazione pu\u00f2 essere effettuata <strong><u>oralmente o per iscritto.<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>(2) Entro il terzo giorno di assenza il lavoratore \u00e8 tenuto a presentare al datore di lavoro un certificato medico che attesti la sua inabilit\u00e0 al lavoro e la sua durata prevedibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Il paragrafo 1 impone al dipendente di informare il datore di lavoro il primo giorno dell\u2019impedimento della sua assenza, mentre il paragrafo 2 gli impone di presentare un certificato medico entro e non oltre il terzo giorno nel caso in cui la sua malattia si protragga per pi\u00f9 di tre giorni.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;vero che l\u2019articolo L.121-6, commi 1 e 2, non risponde espressamente alla domanda citata nel titolo. Tuttavia, esistono una serie di argomenti pertinenti che ci consentono di sostenere che il datore di lavoro non ha il diritto di esigere un certificato medico da parte del lavoratore:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; innanzitutto in quanto si deduce che nei primi due giorni di assenza il lavoratore non \u00e8 tenuto a presentare al datore di lavoro un certificato medico (sentenza della Corte d\u2019appello del 22 marzo 2012: <strong>\u201cAppare evidente che l\u2019obbligo di presentare al datore di lavoro un certificato medico grava sul dipendente assente solo a partire dal terzo giorno e non fin dal primo giorno di assenza\u201d);<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; poi che, poich\u00e9 il lavoratore ha informato il datore di lavoro della sua incapacit\u00e0 lavorativa fin dal primo giorno dell\u2019impedimento, \u00e8 protetto dal licenziamento fino alla consegna del certificato medico al datore di lavoro, che deve avvenire al pi\u00f9 tardi il terzo giorno.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><img  loading=\"lazy\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAApJREFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-33902 pk-lazyload\"  width=\"437\"  height=\"269\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"(max-width: 437px) 100vw, 437px\"  data-pk-src=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/cert.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/cert.png 874w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/cert-300x184.png 300w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/cert-768x472.png 768w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/cert-800x492.png 800w\" ><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Infine, dato che il lavoratore \u00e8 responsabile del proprio stato di salute, ha tempo di consultare un medico fino al terzo giorno di assenza, data entro la quale \u00e8 tenuto a consegnare il certificato medico al datore di lavoro. Il certificato medico pu\u00f2 indicare la durata prevista della malattia solo per il futuro e non per il passato. Contrariamente a quanto sostenuto in un articolo di dottrina, si deduce che la tutela contro il licenziamento sia effettiva dal momento in cui il lavoratore abbia informato il datore di lavoro della propria assenza fin dal primo giorno, fino alla presentazione del certificato medico, che deve avvenire al pi\u00f9 tardi entro il terzo giorno di assenza. <strong>Sostenere il contrario significherebbe che il certificato medico redatto il terzo giorno di assenza del dipendente dovrebbe automaticamente coprire retroattivamente il periodo a partire dal primo giorno della sua assenza. <\/strong>Un simile approccio \u00e8 non solo contrario alla giurisprudenza sopra citata, ma anche al buon senso, in quanto un medico non pu\u00f2 attestare retroattivamente lo stato di salute del dipendente quando non ha potuto visitarlo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ricordiamo che, in virt\u00f9 del carattere protettivo del diritto del lavoro, volto a tutelare gli interessi del dipendente, nulla impedisce al dipendente, se lo desidera, per qualsiasi motivo, di presentare un certificato medico fin dal primo giorno, con la conseguenza che il dipendente non ha pi\u00f9 bisogno di avvisare il datore di lavoro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La richiesta da parte del datore di lavoro di un certificato medico nei primi due giorni di assenza \u00e8 in contrasto con l\u2019articolo L.121-3 del Codice del lavoro. Se il lavoratore ha la facolt\u00e0 di presentare un certificato medico fin dal primo giorno, per qualsiasi motivo, lo stesso non vale per il datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, <strong>l&#8217;articolo L.121-3 del Codice del lavoro stabilisce che le parti del contratto di lavoro possono derogare alle disposizioni di legge solo in senso pi\u00f9 favorevole al dipendente. <\/strong>Tuttavia, in base all\u2019interpretazione a contrario del comma 2 dell\u2019articolo L.121-6, in virt\u00f9 della quale nei primi due giorni di assenza il lavoratore non \u00e8 tenuto a presentare al datore di lavoro un certificato medico, <strong>il fatto che un datore di lavoro richieda tale certificato medico da parte del dipendente prima del terzo giorno<\/strong> di assenza costituisce una disposizione meno favorevole per il dipendente ed \u00e8, pertanto, contraria all&#8217;articolo L.121-3 del Codice del lavoro ed <strong>\u00e8 soggetta a nullit\u00e0.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda i rapporti tra lavoratore dipendente e datore di lavoro, l\u2019articolo L.121-6 del Codice del lavoro ha ripreso le precedenti disposizioni applicabili ai lavoratori dipendenti del settore privato (Lohnfortzahlung), cosicch\u00e9 il testo non \u00e8 cambiato nella sostanza. Per quanto riguarda i rapporti tra l&#8217;assicurato e la cassa malattia\/CNS, lo statuto ha ripreso, in occasione dell&#8217;introduzione dello statuto unico, le disposizioni che in precedenza erano applicabili esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L&#8217;articolo L.121-6 deve essere interpretato alla luce dell&#8217;articolo 171 dello statuto della CNS, <\/strong>tanto pi\u00f9 che quest&#8217;ultimo precisa in generale che non \u00e8 richiesta la presentazione di alcun certificato medico per le assenze dal lavoro dei primi due giorni, il che significa implicitamente n\u00e9 nei confronti della CNS n\u00e9 nei confronti del datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img  loading=\"lazy\"  width=\"901\"  height=\"355\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAApJREFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-33910 pk-lazyload\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"(max-width: 901px) 100vw, 901px\"  data-pk-src=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/CONTR.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/CONTR.png 901w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/CONTR-300x118.png 300w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/CONTR-768x303.png 768w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/CONTR-800x315.png 800w\" ><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Le modalit\u00e0 di controllo sono di esclusiva competenza della CNS e non del datore di lavoro.<\/strong> Il Codice del lavoro non prevede modalit\u00e0 di controllo del lavoratore malato, contrariamente allo statuto della CNS.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Non spetta quindi al datore di lavoro attuare direttamente le modalit\u00e0 di controllo <\/strong>per intervenire contro le assenze che ritiene abusive, ma alla CNS. Ci\u00f2 \u00e8 logico, dato che \u00e8 la CNS a comunicare le ore di malattia che il datore di lavoro \u00e8 tenuto a dichiarare mensilmente al <em>Centro comune della sicurezza sociale <\/em>presso la<em> Mutualit\u00e9 des Employeur<\/em>s <strong>(vedi box)<\/strong> incaricata di rimborsare il costo delle ore di malattia a carico del datore di lavoro ai sensi dell&#8217;articolo L.121-6 del Codice del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 evidente che l\u2019obbligo per il lavoratore di presentare un certificato medico fin dal primo giorno di assenza violi i principi di proporzionalit\u00e0 e di finalit\u00e0. Il principio di finalit\u00e0 si basa sul presupposto che l\u2019obbligo per il lavoratore di presentare un certificato medico al datore di lavoro fin dal primo giorno costituisca l\u2019unico mezzo per dimostrare la malattia del lavoratore. Tuttavia \u00e8 stato ben chiarito nei punti precedenti che il datore di lavoro ha la facolt\u00e0 di ricorrere ai controlli amministrativi e medici della CNS, come stabilito nello statuto della CNS approvato di comune accordo da tutti i membri del consiglio di amministrazione della CNS, compresi in particolare i delegati datori di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nel caso in cui il lavoratore abbia adempiuto ai due obblighi previsti dall\u2019articolo L.121-6, vale a dire la comunicazione fin dal primo giorno di assenza e, se del caso, la presentazione del certificato medico qualora la malattia si protragga per pi\u00f9 di due giorni, egli beneficer\u00e0 contemporaneamente della tutela contro il licenziamento e della continuazione della retribuzione da parte del datore di lavoro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Conformemente a quanto sopra esposto, l\u2019articolo L.121-6 non prevede, al fine di garantire la continuazione della retribuzione, un obbligo di copertura retroattiva del certificato medico a partire dal primo giorno nel caso in cui il dipendente lo presenti il secondo o il terzo giorno. <strong>La tutela contro il licenziamento e l\u2019obbligo di continuare la retribuzione sono due aspetti indissociabili. Se il dipendente non pu\u00f2 essere licenziato, deve beneficiare del mantenimento della sua retribuzione.<\/strong> In altre parole, il dipendente che ha informato il proprio datore di lavoro della sua assenza fin dal primo giorno gode sia della tutela contro il licenziamento che della continuazione della retribuzione nei primi due giorni della sua assenza.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 il paragrafo 2 dell\u2019articolo L.121-6, che richiede la presentazione del certificato medico solo al pi\u00f9 tardi il terzo giorno attestante la sua inabilit\u00e0 al lavoro e la sua durata prevedibile, intesa per il futuro, n\u00e9 il paragrafo 3 dello stesso articolo prevedono che la continuazione della retribuzione sia garantita solo se il certificato medico copre retroattivamente il periodo a partire dal primo giorno di assenza. <strong>Laddove la legge non fa distinzioni, non vi \u00e8 motivo di distinguerne. Di conseguenza, non \u00e8 nemmeno necessario fare riferimento, a titolo suppletivo, ai principi della libert\u00e0 contrattuale di cui all\u2019articolo 1134 del Codice civile, in virt\u00f9 del quale se il lavoratore non lavora per malattia, il datore di lavoro non \u00e8 tenuto a retribuirlo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo L.121-3 del Codice del lavoro, disposizione di ordine pubblico, autorizza le parti di un contratto di lavoro a derogare alle disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice del lavoro, ma solo in senso pi\u00f9 favorevole al lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><img  loading=\"lazy\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAApJREFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-33904 pk-lazyload\"  width=\"440\"  height=\"383\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"(max-width: 440px) 100vw, 440px\"  data-pk-src=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/conc_.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/conc_.png 586w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/conc_-300x261.png 300w\" ><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>In conclusione,<\/strong> il datore di lavoro non ha il diritto di esigere un certificato medico fin dal primo giorno n\u00e9 una copertura retroattiva del certificato medico rilasciato il secondo o il terzo giorno. La continuazione della retribuzione \u00e8 obbligatoria a condizione che il dipendente abbia informato il datore di lavoro del proprio impedimento sin dal primo giorno e che, qualora la malattia persista, presenti al pi\u00f9 tardi entro il terzo giorno un certificato medico che attesti la sua inabilit\u00e0 al lavoro nonch\u00e9 la sua durata prevedibile per il futuro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>A cura di Marcello Magliulo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>BOX<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img  loading=\"lazy\"  width=\"625\"  height=\"198\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAApJREFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-33907 pk-lazyload\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"(max-width: 625px) 100vw, 625px\"  data-pk-src=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/MUTUA.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/MUTUA.png 625w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/MUTUA-300x95.png 300w\" ><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><em>La Mutualit\u00e0 dei Datori di Lavoro, istituita nel 2008 e attiva dal 2009, serve a proteggere i datori di lavoro dal costo del pagamento dei salari ai lavoratori assenti per malattia o infortunio. Anche i lavoratori autonomi possono aderire volontariamente. \u00c8 gestita da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e di enti della sicurezza sociale. La legge prevede che il datore continui a pagare il salario fino al 77\u00b0 giorno di malattia (circa 13 settimane).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>ESEMPIO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui il 77\u00b0 giorno cada l&#8217;ultimo giorno del mese, l&#8217;intervento del datore di lavoro cessa a partire dal 1\u00b0 giorno del mese successivo e si limita quindi a 11 settimane.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Nel caso in cui il 77\u00b0 giorno cada il 1\u00b0 giorno del mese, il datore di lavoro garantisce la continuazione della retribuzione fino alla fine del mese in corso;il suo intervento riguarda quindi 15 settimane.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I soggetti affiliati alla mutualit\u00e0 sono in primo luogo i datori di lavoro che contribuiscono a questa istituzione e che beneficiano del rimborso fino all&#8217;80% delle retribuzioni pagate ai loro dipendenti durante il periodo di Lohnfortzahlung, <\/strong>periodo che si estende in media su 13 settimane per anno solare e durante il quale la Cassa nazionale della salute non interviene in questo rischio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Fonte:&nbsp;<a href=\"https:\/\/uel.lu\/fr\/mutualite_des_employeurs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/uel.lu\/fr\/mutualite_des_employeurs\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>MM<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Le questioni relative alla protezione contro il licenziamento in caso di malattia e alla connessa continuit\u00e0 della retribuzione da parte del datore di lavoro ricorrono frequentemente e danno luogo a interpretazioni talvolta divergenti tra sindacati, datori di lavoro e giuristi.&hellip;\n","protected":false},"author":17,"featured_media":33900,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":""},"categories":[29,41],"tags":[15005,15002,14999,5215,15000,14670,438,384,14996,15004,14997,11257,15006,14998,15001,15003],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33898"}],"collection":[{"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/17"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33898"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33898\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33913,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33898\/revisions\/33913"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33900"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33898"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33898"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33898"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}