{"id":20669,"date":"2022-11-05T17:53:56","date_gmt":"2022-11-05T16:53:56","guid":{"rendered":"https:\/\/passaparola.info\/web\/?p=20669"},"modified":"2022-12-10T10:31:11","modified_gmt":"2022-12-10T09:31:11","slug":"porti-chiusi-e-salvataggio-in-mare-secondo-la-corte-di-giustizia-causa-sea-watch","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/passaparola.info\/web\/2022\/11\/05\/porti-chiusi-e-salvataggio-in-mare-secondo-la-corte-di-giustizia-causa-sea-watch\/","title":{"rendered":"\u201cPorti chiusi&#8221; e salvataggio in mare secondo la Corte di giustizia (Causa Sea Watch)"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Vi illustriamo la sentenza della Corte (grande sezione) del 1 agosto 2022, <em>Sea Watch<\/em>, cause riunite C-14\/21 et C-15\/21<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel corso dell\u2019estate 2020, nel pieno del periodo degli sbarchi dei migranti che dalle coste libiche attraversavano il Mediterraneo con imbarcazioni di fortuna, le capitanerie di porto di Palermo e Porto Empedocle hanno disposto il fermo di due navi dell\u2019ONG a scopo umanitario <em>Sea Watch<\/em>, battenti bandiera tedesca. Tale fermo si fondava sul fatto che le navi in questione erano impegnate sistematicamente in un\u2019attivit\u00e0 di ricerca e soccorso in mare, senza essere certificate per tale attivit\u00e0 (le navi erano registrate entrambe come \u201cnave da carico generale &#8211; polivalente\u201d), avevano imbarcato un numero di persone superiore a quello autorizzato dai documenti di bordo e presentavano carenze tecniche e operative implicanti un pericolo per la sicurezza, la salute o l\u2019ambiente. <strong><em>Sea Watch<\/em> ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Sicilia, il quale, a sua volta, si \u00e8 rivolto alla Corte di giustizia Ue, mediante il meccanismo del rinvio pregiudiziale. Ha richiesto cos\u00ec l\u2019interpretazione di alcune norme della direttiva Ue 2009\/16 sul controllo da parte dello Stato di approdo, che, in sostanza, permettono a quest\u2019ultimo di sottoporre a ispezione, a talune condizioni, qualsiasi imbarcazione che, pur battente bandiera di un altro Stato, entri nelle proprie acque territoriali e di disporne il fermo laddove tale imbarcazione costituisca un pericolo per le persone, i beni o l\u2019ambiente<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img  loading=\"lazy\"  width=\"1000\"  height=\"753\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAApJREFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-20671 pk-lazyload\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\"  data-pk-src=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/europ_nov2022.jpg\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/europ_nov2022.jpg 1000w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/europ_nov2022-300x225.jpg 300w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/europ_nov2022-768x578.jpg 768w, https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/europ_nov2022-800x602.jpg 800w\" ><\/figure>\n\n\n\n<p>La Corte di giustizia, interpretando la direttiva in questione alla luce della convenzione ONU sul diritto del mare del 1982 e della convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, stabilisce alcuni principi che possono essere brevemente e approssimativamente riassunti cos\u00ec: in primo luogo<strong>, l\u2019obbligo di soccorso in mare non pu\u00f2 essere messo in discussione, pur nell\u2019esercizio dei (legittimi) poteri di controllo dello Stato di approdo<\/strong>; in secondo luogo, <strong>le navi private che esercitano un\u2019attivit\u00e0 sistematica di ricerca e soccorso in mare possono essere sottoposte a ispezione straordinaria<\/strong> (completate le operazioni di trasbordo o di sbarco delle persone soccorse) <strong>soltanto in presenza di indizi seri tali da dimostrare un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l\u2019ambiente<\/strong> (tenuto conto dell\u2019attivit\u00e0 esercitata e di quella certificata e per la quale la nave \u00e8 equipaggiata, della frequenza di tale attivit\u00e0 e delle dotazioni della nave rispetto al numero previsto ed effettivo di persone a bordo); in terzo luogo, in occasione di ispezioni inerenti un controllo diretto a valutare l\u2019esistenza di un pericolo per le persone, le cose o l\u2019ambiente, <strong>lo Stato di approdo pu\u00f2 tenere conto dell\u2019utilizzo della nave in questione per un\u2019attivit\u00e0 sistematica di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficolt\u00e0 in mare<\/strong>. E senza che ci\u00f2 comporti l\u2019imposizione di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera o di prescrizioni applicabili a una diversa classificazione (\u00e8 noto, infatti, che non esiste a oggi nell\u2019Ue una specifica classificazione riguardante le navi private di soccorso in mare); in quarto luogo, <strong>il fermo della nave pu\u00f2 essere disposto solo qualora le carenze rivelate da un\u2019ispezione dettagliata rappresentino un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l\u2019ambiente,<\/strong> comportando l\u2019impossibilit\u00e0 per la nave interessata di navigare in condizioni idonee a garantire la sicurezza in mare, e delle misure correttive possono essere adottate, in cooperazione con lo Stato membro di bandiera, purch\u00e9 adeguate, necessarie e proporzionate a correggere le carenze accertate. In definitiva, se<br>le navi che svolgono attivit\u00e0 di ricerca e soccorso in mare, come ogni altra imbarcazione, non sono esenti dalle ispezioni e dalle misure previste dalla direttiva sui controlli dello Stato di approdo (salvo limitatissime eccezioni), i provvedimenti adottati su tale base non possono mettere surrettiziamente in questione la \u201csacralit\u00e0\u201d dell\u2019obbligo di soccorso in mare e possono svolgersi unicamente nel quadro delle fattispecie previste dalla direttiva in questione (in sostanza, solo laddove sussista il timore fondato di pericolo per le persone, i beni o l\u2019ambiente derivante dalla navigazione delle navi in questione). <\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue che provvedimenti di ispezione e fermo di navi private non possono fondarsi esclusivamente sul trasporto di un numero di persone superiore a quello previsto dai certificati di bordo, quando tale trasporto sia la conseguenza dell\u2019obbligo di salvataggio in mare, n\u00e9 sulla circostanza che tali navi esercitino sistematicamente attivit\u00e0 di ricerca e salvataggio in mare. Spetta ora al TAR Sicilia applicare i principi fissati dalla Corte di giustizia cos\u00ec come a ogni altra autorit\u00e0, amministrativa o giudiziaria, farne tesoro in ogni futuro intervento.&nbsp;&nbsp; <strong><em>&nbsp;(FF)<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Vi illustriamo la sentenza della Corte (grande sezione) del 1 agosto 2022, Sea Watch, cause riunite C-14\/21 et C-15\/21 Nel corso dell\u2019estate 2020, nel pieno del periodo degli sbarchi dei migranti che dalle coste libiche attraversavano il Mediterraneo con imbarcazioni&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":20671,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":""},"categories":[4316,8074],"tags":[10592,10590,10591],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20669"}],"collection":[{"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20669"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20669\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20947,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20669\/revisions\/20947"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20671"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20669"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20669"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/passaparola.info\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20669"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}