{"id":17309,"date":"2021-12-04T14:01:00","date_gmt":"2021-12-04T13:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/passaparola.info\/web\/?p=17309"},"modified":"2022-02-03T12:41:51","modified_gmt":"2022-02-03T11:41:51","slug":"simboli-religiosi-scuole-pubbliche-europee-caracciolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/passaparola.info\/web\/2021\/12\/04\/simboli-religiosi-scuole-pubbliche-europee-caracciolo\/","title":{"rendered":"La presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche europee"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Nella maggior parte dei Paesi europei la questione della presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche non ha una cornice normativa. Questo \u00e8 sovente fonte di polemiche che possono dare origine a contenziosi giudiziari<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il noto caso <em>Lautsi c. Italia<\/em> <strong>(*) <\/strong>giunse fino alla Corte Europea dei diritti dell\u2019uomo che, con sentenza del 18 marzo 2011, statu\u00ec che compete allo Stato la valutazione circa la presenza di simboli religiosi nelle aule delle scuole pubbliche. Vediamo, dunque, qual \u00e8 la situazione negli Stati europei qui di seguito indicati. Partiamo dall\u2019<strong>Italia<\/strong> dove attualmente, in assenza di disposizioni di rango legislativo e in base a una lettura costituzionalmente orientata, l\u2019esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non \u00e8 obbligatoria. <strong>Questa non obbligatoriet\u00e0 non si traduce, tuttavia, in un divieto di affissione del crocifisso,<\/strong> nel senso che la comunit\u00e0 scolastica pu\u00f2 deliberarne la presenza nelle aule, prestando per\u00f2 attenzione a eventuali pareri dissenzienti. In proposito, giova citare la sentenza del 9 settembre 2021 n. 24414, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto illegittima la circolare di un dirigente scolastico che, nel richiamare il corpo docente al rispetto della volont\u00e0 degli studenti di tenere esposto il crocifisso in aula, non aveva tenuto conto del parere dissenziente di un insegnante. Quest\u2019ultimo era stato sospeso per avere sistematicamente rimosso il crocifisso durante le sue lezioni per poi ricollocarlo al suo posto al termine delle stesse. La sanzione disciplinare irrogata al docente \u00e8 stata ritenuta illegittima dalla Corte che, per risolvere il conflitto, ha applicato il principio dell\u2019accomodamento ragionevole, del compromesso, della mediazione e del dialogo, secondo la <em>&#8220;logica dell\u2019et et, non dell\u2019aut aut&#8221;<\/em>. <\/p>\n\n\n\n<p>In<strong> Germania<\/strong>, con la sentenza del 16 maggio 1995, il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato l\u2019incostituzionalit\u00e0 del regolamento bavarese, che prevedeva l\u2019obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche elementari, in quanto contrario al principio di neutralit\u00e0 dello Stato e incompatibile con la libert\u00e0 religiosa dei non cattolici. Successivamente il Parlamento bavarese ha emana-to un&#8217;ordinanza tesa a garantire la presenza del crocifisso nelle scuole, fatta salva la possibilit\u00e0 di opposizione per i genitori dissenzienti. <\/p>\n\n\n\n<p>In<strong> Francia<\/strong>, la legge n. 2004-228 del 15 marzo 2004 vieta l\u2019uso di simboli o abiti con i quali gli studenti manifestino in modo palese un\u2019appartenenza religiosa nelle scuole e nei licei pubblici. <\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>Lussemburgo<\/strong> privilegia il criterio della tolleranza, in assenza di disposizioni che vietino agli alunni di esibire simboli religiosi, quali il crocifisso o il velo. Questo, tuttavia, non vale per gli insegnanti, i quali, al pari di qualunque altro funzionario pubblico, sono tenuti a osserva-re il principio di neutralit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Maria Teresa Caracciolo, <em>avvocata in Italia e in Lussemburgo&nbsp;&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em> <\/em><a href=\"mailto:mariateresa.caracciolo@barreau.lu\"><em>mariateresa.caracciolo@barreau.lu<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>(*)Il caso<\/strong> <strong><em>Lautsi contro Italia <\/em>trae origine da un ricorso proposto da una cittadina italiana di origini finlandesi, Soile Lautsi, contro la Repubblica italiana.<\/strong> Con sentenza del 3 novembre 2009, la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo deliber\u00f2 che l\u2019esposizione di un simbolo di una data confessione nelle aule scolastiche costituisse una violazione del &#8220;diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni&#8221; e del &#8220;diritto dei bambini scolarizzati di credere o di non credere&#8221;, e condann\u00f2 l\u2019Italia a risarcire 5 000 euro alla ricorrente per danni morali. La sentenza definitiva del 18 marzo 2011 ne ribalt\u00f2 l\u2019esito. Secondo la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, infatti, &#8220;non ci sono prove che l\u2019esposizione di un simbolo religioso sulle pareti dell\u2019aula possa influire sugli studenti&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Nella maggior parte dei Paesi europei la questione della presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche non ha una cornice normativa. Questo \u00e8 sovente fonte di polemiche che possono dare origine a contenziosi giudiziari Il noto caso Lautsi c. 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